1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ICI corrisposta dai proprietari di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore al 50 per cento e comunque nella misura massima di 200 euro annui».
2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2».
3. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con le deduzioni previste dalla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili».
4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:
«a-bis) i canoni di locazione per immobili urbani a uso abitativo relativi a contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, soggetti a registrazione in termine fisso ai
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.