PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ICI corrisposta dai proprietari di immobili locati a titolo di abitazione principale ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo nei comuni di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo non superiore al 50 per cento e comunque nella misura massima di 200 euro annui».
      2. All'articolo 8, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, le parole: «ai sensi del comma 3 dell'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2».
      3. All'articolo 10 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono cumulabili con le deduzioni previste dalla lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili».

      4. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di oneri deducibili, è inserita la seguente:

          «a-bis) i canoni di locazione per immobili urbani a uso abitativo relativi a contratti stipulati ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, soggetti a registrazione in termine fisso ai

 

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sensi dell'articolo 5 della parte I della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, per un importo complessivamente non superiore al 30 per cento del reddito complessivo e comunque non superiore a 5.000 euro annui. Se il reddito complessivo è costituito esclusivamente da redditi di lavoro dipendente, la deduzione compete per un importo complessivamente non superiore al 40 per cento del reddito complessivo, fermo restando il limite di 5.000 euro. Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, gli importi di cui al primo periodo della presente lettera sono elevati, rispettivamente, al 50 per cento e a 8.000 euro. Tale ultimo importo è elevato a 10.000 euro per i soggetti di cui al secondo periodo della presente lettera».

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.